Statuto
 

Lo statuto dell'UPI Lazio

ART. 1
UPI Lazio

A norma dell’art.3 dello Statuto dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) è istituita l’Unione delle Province Italiane del Lazio già Unione Regionale delle Province della Regione Lazio (U.R.P.L.).
Ad essa aderiscono, con apposite decisioni dei propri organi deliberanti le Province di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone.
L’UPI Lazio ha sede in Roma presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale.

ART. 2
Scopi e finalità dell’UPI Lazio

L’Unione, nel rispetto dell’autonomia delle Province associate si propone le seguenti finalità:

  1. esaminare e formulare proposte sui problemi politico-aministrativi inerenti le funzioni previste dagli artt. 3, 14 e 15 della legge 142/90 e degli Statuti;
  2. proporre ai competenti organi, le istanze e le soluzioni più opportune al fine di valorizzare la posizione e la funzione dell’Ente Provincia nell’ordinamento democratico dello Stato, nel quadro della difesa e dello sviluppo delle autonomie locali e della Regione Lazio come previsto dalla Costituzione Repubblicana;
  3. promuovere, mantenere coordinare contatti, momenti di studio e di iniziativa fra le Province e gli organi statali, regionali, subregionali e locali, su tutti i problemi e gli interessi delle Province, a carattere regionale e nazionale;
  4. di realizzare per conto proprio e degli organismi associati studi e ricerche nel campo economico e sociale su temi di interesse dei Consigli Provinciali; di disporre le azioni necessarie alla comunicazione ed alla diffusione dei temi oggetto di approfondimento;
  5. promuovere, d’intesa anche con gli altri Enti Locali, della Regione e loro Associazioni, tutte le iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale;
  6. promuovere la costituzione e assicurare la partecipazione a organismi comuni con la Regione, i Comuni, le Comunità Montane, a livello regionale, interprovinciale o provinciale, che abbiano come obiettivi e finalità il miglioramento ed il coordinamento dei rapporti tra gli enti locali operanti nel territorio, l’applicazione piena delle leggi 142/90 e 241/90 e, nell’ambito di questa, il riconoscimento pieno del ruolo della Provincia, stimola e coordina l’attività degli stessi Consigli Provinciali in ordine a proposte di legge.

ART. 3
Organi dell’UPI Lazio

Sono Organi dell’Unione:

  1. L’Assemblea Generale;
  2. L’Ufficio di Presidenza;
  3. Il Consiglio di Presidenza;
  4. Il Presidente;
  5. Il Collegio dei Sindaci.

Le cariche elettive hanno durata massima quadriennale e decadono comunque con il rinnovo della maggioranza dei Consigli Provinciali.
I rappresentanti degli Enti restano in carica fino alla nomina dei nuovi che deve avvenire entro tre mesi dal rinnovamento dei singoli Consigli.

ART. 4
Assemblea Generale

L’Assemblea dell’Unione è costituita da una rappresentanza di ciascun Consiglio Provinciale pari ad un terzo dei Consiglieri assegnati, sono altresì membri di diritto dell’Assemblea i Presidenti delle Province.
Per la nomina dei detti membri ciascuna Provincia procederà ai sensi del proprio Statuto.
Qualora il Consiglio Provinciale non nomina entro tre mesi, il Presidente della Provincia - sentita la Conferenza dei Capi Gruppo - nomina con propria determinazione i Consiglieri membri dell’Assemblea.
Nel caso in cui la natura dell’argomento lo richieda, il Presidente dell’Unione potrà invitare alle Assemblee funzionari dell’Unione, delle Province ed esperti esterni senza diritto di voto.
L’Assemblea Generale, in prima convocazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e, in seconda convocazione, dopo un’ora da quella indicata per la prima convocazione, con la presenza di un terzo dei consiglieri stessi.
Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti presenti.
L’Assemblea è convocata almeno per cinque volte all’anno.

ART. 5
Compiti dell’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale:

  1. determina gli indirizzi politici e programmatici dell’azione dell’Unione Regionale;
  2. approva le modifiche dello statuto;
  3. tratta di ogni argomento che le venga sottoposto dal Presidente o proposto da almeno dieci membri dell’Assemblea;
  4. elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti, l’Ufficio di Presidenza ed il Consiglio di Presidenza, nonché il Collegio dei Sindaci (ex art. 10);
  5. approva il bilancio;
  6. ratifica i provvedimenti straordinari assunti dal Consiglio di Presidenza.

ART. 6
Convocazione e riunione dell’Assemblea Generale

L’Assemblea è convocata dal Presidente per mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima della riunione. Le Province che intendono proporre l’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno dell’Assemblea devono far pervenire la richiesta redatta secondo le modalità di cui alla lettera c) del precedente art. 5 al Presidente almeno dieci giorni prima della data di riunione e il Presidente dovrà darne notizia agli organi prima della data dell’Assemblea.

ART. 7
Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente dell’Unione, dai Presidenti delle Province, ai quali di volta in volta è consentito delegare Assessori o Consiglieri Provinciali, da due Vice Presidenti e da sette Consiglieri tenuto conto di una equilibrata rappresentanza politica e territoriale. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed è valido con la presenza di almeno un terzo dei membri.
Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità prevale la posizione del Presidente.

ART. 8
Compiti del Consiglio di Presidenza

  1. Rappresentare e dirigere l’Unione attuando le finalità statutarie e gli indirizzi e decisioni stabilite dalla Assemblea;
  2. Adottare in caso di urgenza i provvedimenti straordinari che dovranno essere sottoposti successivamente alla ratifica dell’Assemblea;
  3. Conferire deleghe su argomenti specifici ai suoi componenti o ai componenti dell’Assemblea.

ART. 9
Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, spetta ad esso:

  1. il disbrigo delle pratiche correnti dell’Unione;
  2. Indicare i funzionari, gli impianti e i dirigenti dell’ufficio di segreteria;
  3. formulare e presentare al Consiglio di Presidenza i rendiconti dell’Unione ed i piani di lavoro;
  4. si riunisce quando ne ricorrano le esigenze;

le decisioni dell’Ufficio di Presidenza debbono essere ratificate nella prima riunione utile del Consiglio di Presidenza.

ART. 10
Il Presidente

Ha la rappresentanza legale dell’Unione Regione delle Province Laziali e dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza e dell’Ufficio di Presidenza.
Convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio di Presidenza e l’Ufficio di Presidenza.
In caso di urgenza per oggetti di cui è competente il Consiglio di Presidenza, il Presidente può ad esso sostituirsi, riferendo però al Consiglio stesso per la ratifica del suo operato, in una riunione da convocarsi entro trenta giorni. In caso di assenza prolungata o di impedimenti le funzioni di Presidente dell’Unione vengono svolte dal Vice Presidente più anziano per età .

ART. 11
Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall’Assemblea fra i consiglieri delle cinque province della Regione Laziale.
I componenti effettivi del Collegio eleggono fra di loro il Presidente il quale partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Il Collegio esamina il rendiconto dell’Unione.

ART. 12
Il Segretario

Il Segretario dell’UPI Lazio è un dipendente scelto dall’Ufficio di Presidenza tra quelli indicati dalle Province Socie dell’Unione con qualifica non inferiore alla VII.
Partecipa, con funzioni consultive alle riunioni degli organi dell’Unione, ne stende i verbali che firma assieme al Presidente, esegue la deliberazione dirige e cura l’andamento degli Uffici. Svolge la sua attività unitamente alle altre funzioni assegnate dall’Amministrazione di appartenenza.

ART. 13
Gli Uffici di Segreteria

Oltre che dal Segretario, l’Unione disporrà di dipendenti da scegliersi tra gli impiegati e i funzionari indicati dalle stesse Amministrazioni Provinciali socie.
Il Segretario, i funzionari e gli impiegati hanno diritto ai compensi, come previsto dal contratto di lavoro e dal regolamento del personale delle Province di appartenenza.

ART. 14
Durata delle cariche

I componenti degli organi della Unione restano in carica per la durata del rispettivo mandato di consiglieri provinciali, sono confermabili e decadono dalle cariche con la perdita della qualità di consigliere provinciale.
La loro sostituzione avviene nella prima Assemblea Generale.
Qualora il Consiglio Provinciale non provveda entro tre mesi dal suo insediamento alla nomina o alla integrazione, l’Unione procederà comunque nella sua attività.
Qualora il componente decaduto ricopra una carica elettiva dell’Unione, se monocratica si procederà a nuova elezione; se collegiale per cooptazione da parte dell’organo sino alla prima Assemblea utile.

ART. 15
Patrimonio

Il patrimonio dell’Unione è costituito da:

  1. una quota associativa stabilita in Euro 0,014 ad abitante salvo successivi adeguamenti, secondo le risultanze dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione;
  2. eventuali contributi straordinari il cui ammontare sarà determinato sulla base di progetti da realizzare ed incarichi secondo le finalità dell’Unione.
    Qualora le Province associate non adempiano all’obbligo di versamento dopo la notifica da parte dell’UPI Lazio di messa in mora, trascorso il 60° giorno l’adesione della Provincia inadempiente si intende revocata;
  3. dai beni mobili acquisiti a vario titolo dall’UPI Lazio con risorse proprie o di altri Enti e Associazioni.

ART. 16
Gestione finanziaria

L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che inizia il 1° di Gennaio e termina il 31° Dicembre dello stesso anno.
L’Unione, premesso quanto sopra è tenuta a redigere entro il 31 dicembre dell’anno precedente, un regolare bilancio di previsione, da chiudersi a pareggio ed entro il 30 marzo il rendiconto consuntivo dell’anno precedente. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea.
Le "previsioni di entrata" debbono contenere l’ammontare dei "contributi ordinari" e di quelli "straordinari" dei singoli consociati e l’ammontare dei proventi da manifestazioni e gestioni accessorie.
Le "previsioni di spesa" devono mirare al raggiungimento degli scopi e delle finalità prefissesi dall’Unione. Analogo obbligo ricade sull’Unione per la predisposizione del conto consultivo, da redigere e da approvare entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

ART. 17
Rapporti con la Provincia di Roma e le altre Province Socie

L’Amministrazione Provinciale di Roma mette a disposizione gratuita dell’Unione i locali ed assume, a carico del proprio bilancio le relative spese di illuminazione, riscaldamento e quanto altro necessario secondo le finalità dell’Unione da regolamentare mediante apposita convenzione da stipulare tra l’UPI Lazio e la Giunta Provinciale.
Le Amministrazione provinciali socie autorizzano l’assegnazione dei propri dipendenti presso l’Unione secondo quanto previsto dagli Artt. 12 e 13.

ART. 18
Indennità e rimborsi.

Per le funzioni di Presidente, di membro dell’Ufficio di Presidenza, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea Generale è previsto il rimborso delle spese da essi sostenute nell’espletamento di incarichi svolti nell’interesse dell’Unione.
A ciascun membro dell’Unione, che partecipi a sedute dell’Assemblea Generale, dell’Ufficio di Presidenza, del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci è corrisposta una indennità di presenza stabilita dall’Assemblea Generale. Il rimborso di eventuali spese sostenute dai componenti dei vari organi possono essere a carico delle province di provenienza. Inoltre saranno a carico dell’Unione tutte le spese di rappresentanza disposte dal Presidente.

ART. 19
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le norme del libro 1°, titolo 2° capo 3° del Codice Civile.
Per il funzionamento degli organi statutari dell’Unione, per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti per il Consiglio Provinciale di Roma.

NORMA TRANSITORIA E FINALE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data dell’ultima stesura ed approvazione.

AllegatoDimensione
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